Statuto
Art. 1: Denominazione
A completamento di tutte le iniziative avviate e concluse dall’AISAF (Associazione Insegnanti Scuole Area Flegrea), è costituita l’Associazione:
“Associazione Insegnanti per la cooperazione educativa in WEB”, A.I.C.E.W. Essa potrà partecipare quale socio, ad altre Associazioni, Enti, nonché Società italiane e straniere, aventi scopi affini a quelli indicati nel presente statuto. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Art. 2: Sede
A.I.C.E.Wha sede in Pozzuoli (Italia), alla via Campana, 224
c/o Ludoteca “Flegrea”
e-mail: aicew@tiscali.it
Art. 3: Scopo
1. L’Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.
2. Essa persegue esclusivamente le seguenti finalità:
· favorire e promuovere la cooperazione educativa, anche via internet, e con l’utilizzo della posta elettronica, tra classi e scuole di tutto il territorio nazionale;
· approfond0ire e divulgare i principi teorici e pratici che saranno assunti da A.I.C.E.W come fondamento della ricerca didattica, principalmente attraverso iniziative di aggiornamento professionale;
· sostenere e promuovere, in particolare, l’esperienza educativa e l’elaborazione culturale prodotta nelle scuole dell’infanzia, della Scuola dell’obbligo e della media superiore dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto nel confronto con tutte le esperienze innovative nel campo dell’educazione dell’infanzia pubbliche e private, a livello locale e non;
· sostenere e promuovere quelle esperienze culturali che, basandosi sulla valorizzazione della creatività e delle potenzialità individuali, tendono a conseguire una società ed un ambiente solidali, dove la famiglia rivesta un ruolo primario;
· allacciare e mantenere rapporti con gli organismi di partecipazione sociale di scuole, nonché sollecitare e dare impulso ai rapporti con associazioni ed enti, sia italiani che stranieri, che abbiano scopi affini;
· organizzare l’apporto volontario dei soci alla gestione di iniziative e di servizi educativi e culturali che perseguono i fini previsti dal presente Statuto.
A.I.C.E.W. intende assumere, infine, come argomento privilegiato di osservazione e ricerca, sul campo e in laboratori permanenti, i seguenti problemi:
I - La tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio storico- archeologico, in generale, e di quello dei Campi Flegrei, in particolare;
II - la tutela e la valorizzazione della costa e dell’ambiente marino dei Campi Flegrei”.
In relazione ai temi indicati, a titolo esemplificativo e non tassativo, l’iniziativa dell’Associazione sarà indirizzata alle seguenti attività:
diffondere tra la popolazione, ed in particolare tra i giovani, una cultura rispettosa del patrimonio naturalistico e storico dei Campi Flegrei;
proporre alle Istituzioni scolastiche la costa e il mare flegreo, nell’articolazione complessa ed integrata delle sue componenti, morfologiche, naturalistiche ed antropiche, come momento attivo e coinvolgente della didattica;
estendere l’esperienza della costa e del mare flegreo agli ambienti lacustri dei Campi Flegrei;
avanzare alle istituzioni competenti proposte mirate sia alla risoluzione dei problemi che determinano le attuali condizioni di degrado complessivo dei Campi Flegrei sia ad una sua efficace valorizzazione nell’ambito di uno sviluppo eco-compatibile;
curare la realizzazione di un sito Internet che consenta di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale sul mare e sulla costa e sulla storia dei Campi Flegrei;
assumere la gestione diretta di caratteristiche parti della costa dei Campi Flegrei per perseguire concretamente obiettivi di tutela attiva (allestimenti di punti di osservazione e di laboratori di ricerca);
redigere, in materia ambientale e storica, progetti finalizzati alla realizzazione degli obiettivi statutari e mirati all’ottenimento dei necessari finanziamenti dalle Istituzioni Pubbliche, nazionali ed europee, e/o dai privati interessati;
collaborare, mediante la stipula di protocolli di intesa e/o l’utilizzo di altri strumenti previsti dalla legge vigente, con Enti Pubblici e Privati, Istituti di Ricerca, Associazioni, etc., per la realizzazione congiunta di opportune iniziative;
promuovere lo svolgimento, nelle scuole di ogni ordine e grado, di seminari di educazione ambientale e storica e nel concorrere, nell’ambito dell’esaltata autonomia scolastica, all’elaborazione di programmi concernenti queste tematiche;
curare, con i mezzi ritenuti più idonei (corsi - borse di studio - viaggi - partecipazione a conferenze - etc.), la formazione di quanti intendano operare nei progetti e nei servizi offerti dall’Associazione;
organizzare, permanentemente lungo la costa dei Campi Flegrei, visite guidate onde radicare nel visitatore un legame motivato con la storia e con il mare flegreo, legame che ne susciti un comportamento coerente;
offrire informazioni utili ad una conoscenza sempre più approfondita della storia dei Campi Flegrei, del mare e della costa flegrea, via internet e favorendo la pubblicazione in più lingue di appositi libri e/o quaderni, frutto di specifiche ricerche.
A.I.C.E.W non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Per il raggiungimento delle proprie finalità A.I.C.E.W. potrà promuovere ed organizzare iniziative culturali, sociali e ricreative (queste ultime nel quadro delle iniziative di un CRAL a cui l’Associazione sceglierà di aderire) nonché operazioni economiche e finanziarie ritenute necessarie.
Art. 4: Patrimonio ed entrate dell’Associazione
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che ad essa pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi liberali da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, e dagli avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori, nella complessiva misura di lire 1.100.000.= (unmilionecentomila), versate dai fondatori stessi nella misura di lire 100.000.= (centomila) pro-capite;
3. Per la realizzazione delle finalità sociali l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
versamenti effettuati dai fondatori originari, versamenti ulteriori effettuati dai predetti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscano all’Associazione;
redditi derivanti dal suo patrimonio;
introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire all’Associazione e la quota annuale di iscrizione all’Associazione.
5. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annuale di iscrizione. E’ comunque facoltà degli Aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed annuali.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di esclusione o di recesso dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito
Art. 5: Fondatori, Soci e Benemeriti dell’Associazione
Sono aderenti all’Associazione:
i Fondatori;
i Soci dell’Associazione;
i Benemeriti dell’Associazione.
2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. L’adesione all’Associazione comporta per l’Associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo nonché per l’approvazione delle modificazioni allo statuto ed ai regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
4. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione della Associazione stessa.
Sono Soci dell’Associazione tutti coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.
6. Sono Benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
7. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
8. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme sulla sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine di cui sopra, la stessa si intende respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
Art. 6: Recesso ed esclusione del Socio
1. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può attivare la procedura di cui all’art. 18 del presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa sino alla pronuncia del Arbitro stesso.
Art. 7: Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea degli Aderenti all’Associazione;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente del Consiglio Direttivo;
il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
il Segretario del Consiglio Direttivo;
il Tesoriere.
L’elezione degli organi dell’Associazione da parte dell’Assemblea degli Aderenti non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 8: Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
2. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 31 ottobre). In sede di approvazione del bilancio preventivo, eccettuato quanto disposto, per il primo esercizio associativo, dal successivo art. 9, comma 12, l’Assemblea fissa la soglia di valore al di sopra delle quale le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo debbano intendersi di straordinaria amministrazione. Essa inoltre:
provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente dello stesso;
delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
delibera circa le modifiche del presente statuto;
approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività della Associazione;
delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
delibera circa lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta allo stesso da almeno un decimo degli Aderenti o da almeno un terzo dei Consiglieri. In questi ultimi due casi, dovrà essere convocata dal Presidente entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta. Nell’inerzia di quest’ultimo, i richiedenti stessi procederanno alla convocazione.
La convocazione dell’Assemblea dovrà avvenire mediante affissione di apposito avviso nell’Albo tenuto presso la Sede dell’Associazione da effettuarsi almeno 15 giorni prima della data di convocazione e contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza. Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le quaranta unità, l’avviso di cui sopra può essere sostituito anche dalla pubblicazione almeno una volta e con evidenza anche su un quotidiano o un periodico a rilevante diffusione nell’ambito territoriale di operatività della Associazione oppure da un manifesto pubblico da affiggersi sempre nel predetto ambito territoriale. La pubblicazione o l’affissione dovrà essere effettuata almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.
6. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare se siano presenti o rappresentati tramite delega almeno cinque membri. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
7. Ogni aderente all’Associazione ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega dalla quale risulti in modo inequivocabile l’assemblea per la quale è conferita (a titolo tassativo dovrà risultare nella delega il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza nonché l’o.d.g. della stessa). Non è ammesso il voto per corrispondenza.
8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Per la nomina del Presidente, l’approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre la maggioranza dei voti attribuiti tanto in prima che in seconda convocazione.
10. Per le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti tanto in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da un qualsiasi Socio dell’Associazione.
Art. 9: Il Consiglio Direttivo
1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri, compresi il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
2. I Consiglieri devono essere Soci dell’Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
4. Qualora per qualsiasi motivo cessi un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri originariamente eletti, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione
5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese (debitamente documentate) sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
la nomina del Segretario;
la nomina del Tesoriere;
l’ammissione di nuovi Aderenti;
la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. La Convocazione dovrà avvenire con apposita spedizione di lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima della data di convocazione e che comunque giunga a loro indirizzo almeno 3 giorni prima dell’adunanza stessa. E’ ammessa altresì la raccomandata a mano.
8. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (deliberazioni il cui valore eccede i dieci milioni di lire per il primo esercizio sociale) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Art. 10: Il Presidente
1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione a Consiglieri nonché ad estranei del Consiglio stesso.
2. Al Presidente compete, sulla base delle direttive assembleari e del Consiglio Direttivo, l’ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni esplicative.
Art. 11: Il Vice-Presidente
1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce, per i terzi, prova dell’impedimento del Presidente.
Art. 12: Il Segretario del Consiglio Direttivo
1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti alla Associazione e di eventuali altri libri richiesti dalla legge.
Art. 13: Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e consuntivo, accompagnandoli di idonea relazione contabile.
Art. 14: Libri Sociali
1.Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i Libri Verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all’Associazione.
I libri dell’Associazione sono visibili a tutti i soci che ne facciano motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
Art. 15: Bilancio consuntivo e preventivo
1. Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
I due progetti di bilancio devono essere depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione degli stessi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Art. 16: Avanzi di gestione
1. Non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di eventuali utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 17: Scioglimento
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione devolverà il suo patrimonio ad associazioni od enti aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Art. 18: Clausola compromissoria
Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto o dei Regolamenti dell’Associazione saranno rimesse al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo sulla nomina lo stesso sarà nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.
Art.19: Norma finale
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile in materia di associazioni.